(Parte 8/11).
Doverosamente si dedicherà qualche pagina in più alla normativa vigente, analizzando brevemente alcuni articoli.
La legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” è strutturata in quarantasei articoli.
L’art. 1 sancisce che “al Presidente del Consiglio dei Ministri vengono attribuiti, in via esclusiva:
− l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
− l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;
− la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;
− la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più Vice Direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
− la nomina e la revoca dei Direttori e dei Vice Direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza;
− la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i Servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare”.
Inoltre, l’art. 1 afferma che il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto di Stato ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS). Infine, si sottolinea che il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Si evince con chiarezza quanto centrale sia la figura del Presidente del Consiglio in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza. Le Agenzie di intelligence cessano di dipendere rispettivamente dai Ministri della Difesa e dell’Interno e rispondono direttamente al Capo dell’Esecutivo, accorciando così la catena di comando.
L’art. 2 introduce l’espressione “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica” (SISR), composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal CISR, dall’Autorità delegata (ove istituita), dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e dai Servizi di informazione per la sicurezza, ovvero l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Tale nuova espressione suggerisce l’intento di collocare l’attività dei Servizi in un sistema organico e coeso e, ricorrendo alla locuzione “per la sicurezza” anziché “e di sicurezza”, mette in evidenza l’orientamento interpretativo che collega inscindibilmente l’attività informativa alle finalità di sicurezza della Repubblica. Pertanto, con la creazione di un sistema unitario, risulta evidente la presenza di un centro di responsabilità politica (Presidente del Consiglio dei Ministri, CISR ed Autorità delegata ove istituita), di un Organismo di coordinamento (DIS) e degli Organismi operativi (AISE e AISI).
Con l’art. 3 della L. 124/2007 viene attribuita al Presidente del Consiglio la facoltà di delegare le funzioni in materia di Servizi di informazione per la sicurezza esclusivamente ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, definendolo Autorità delegata. È esclusa altresì la possibilità di delegare un Ministro titolare di un dicastero: all’Autorità delegata è precluso l’esercizio di “funzioni di Governo ulteriori” rispetto a quelle che formano oggetto della delega.
La delega è conferita con decreto del Presidente del Consiglio e non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri; tuttavia, non possono formare oggetto di delega le funzioni che l’art. 1 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio.
L’art. 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza del quale si avvalgono il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nonché nelle analisi e nelle attività operative di AISE ed AISI.
Principali attribuzioni del DIS sono:
− coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando i risultati conseguiti dalle due Agenzie, ferma restando la loro competenza relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i Servizi di informazione di Stati esteri;
− viene informato costantemente circa le operazioni di competenza di AISE ed AISI e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte;
− raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dalle due Agenzie, dalle Forze Armate e Forze di Polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati;
− ferma l’esclusiva competenza di AISE ed AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni;
− elabora le analisi globali da sottoporre al CISR, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale;
− promuove e garantisce gli scambi informativi tra AISE, AISI e le Forze di Polizia;
− assicura l’attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando anche sulla loro applicazione. Le classifiche di segretezza variano in funzione dell’entità del danno che sarebbe arrecato all’integrità dello Stato italiano in caso di rivelazione non autorizzata. Le classifiche di segretezza sono così distinte: Segretissimo (in sigla “SS”) = danno eccezionalmente grave; Segreto (in sigla “S”) = danno molto grave; Riservatissimo (in sigla “RR”) = danno grave; Riservato (in sigla “R”) = danno lieve.
Il DIS ha un importantissimo ruolo in materia di coordinamento e raccordo informativo: la riforma ha posto tra i suoi obiettivi fondamentali l’unitarietà del sistema, assegnando un ruolo cruciale alla funzione ed ai meccanismi di coordinamento.












