Il referendum sulla separazione delle carriere (legge costituzionale n. 1/25) si è sicuramente politicizzato e come troppo spesso accade il dibattito, o piuttosto lo scontro politico, viene infarcito di quelle che possiamo chiamare pudicamente fake news ma che sono in realtà vere e proprie c…orbellerie. Forse è un segno dei tempi, visto che The Donald ha vinto le elezioni (anche) per aver affermato che gli immigrati haitiani mangiano i cani e i gatti degli onesti cittadini americani, ma non è certamente una cosa utile. Il 22 marzo non si vota per eleggere un amministratore di un condominio ma per approvare o disapprovare una legge di revisione costituzionale. Il voto è la massima espressione della democrazia e della sovranità popolare. Dovrebbe essere dato sempre con consapevolezza, ma in questo caso l’esigenza di conoscenza e di verità è massima. La Costituzione è l’asse portante non solo dell’ordinamento giuridico ma della struttura fondamentale del Paese. Il voto referendario, qualunque ne sia l’esito, inciderà su un aspetto importantissimo – la magistratura – di questa struttura. È bene quindi cercare di fare un po’ di chiarezza, sgombrando il campo dalle corbellerie che provengono dall’una e dall’altra parte e analizzando con pacatezza i contenuti della riforma su cui siamo tutti chiamati ad esprimerci.
Prima di tutto un accorato consiglio: leggetevi il testo della riforma. Basta digitare “legge costituzionale n. 1/2025” su un qualunque motore di ricerca e lo si trova. È scritto bene, in buon italiano, e non è in “legalese”. Si legge bene.
Consiglio n. 2. Andate a votare! Ogni voto, per il SI o per il NO, conta. Conta perché la Costituzione è un bene di tutti, di tutti noi e di tutti quelli che verranno dopo di noi, e non sarebbe giusto lasciare la scelta ad una minoranza dei cittadini.
Detto questo, cominciamo.
Prima corbelleria: la riforma accelererà i processi. Sarebbe bello ma non è vero. La riforma incide sull’organizzazione dell’autogoverno dei magistrati, ossia sulla assegnazione delle sedi, sulle progressioni di carriera, e sul loro regime disciplinare. Lo svolgimento dei processi, e quindi anche la loro durata, è stabilito dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, sui quali la riforma non entra in alcun modo.
Seconda corbelleria: la riforma prelude al controllo governativo dei giudici, ed in particolare dei pubblici ministeri. Anche questo non è vero. Il primo comma dell’articolo 104 della Costituzione, così come risulta dalla riforma, recita testualmente “La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. La medesima espressione, la magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere, si trova nell’articolo 104 nel testo di prima della riforma. Nulla è cambiato. Il rischio di influenza del governo sulla magistratura, se c’è, è esattamente uguale a prima.
Terza corbelleria: la riforma è “di destra”, mentre opporvisi è “di sinistra”. Anche questo non è vero. Esponenti, autorevoli, della sinistra si sono apertamente pronunciati, ed in maniera ragionata, per il SI. I loro nomi sono conosciuti, e non mi riferisco certamente ad un ex magistrato il cui motto era “che c’azzecca”… . Inoltre, il referendum, per sua stessa natura, è “trasversale”. Lo è stato il referendum istituzionale del 1946 tra monarchia e Repubblica, così come lo è stato quello sul divorzio dove si sono schierati contro l’abrogazione anche i Liberali che non erano certamente un partito di sinistra, e così via.
Questo è tanto più vero per il referendum su una legge costituzionale. La Costituzione e le leggi costituzionali appartengono a tutti. Vanno giudicate, col referendum, per il loro contenuto. Non sono “targate” dalla parte politica che le propone.
Sgombrato il campo dalle principali corbellerie, vediamo un po’ il contenuto della riforma. I temi sono quattro: la separazione delle carriere (articolo 1 e articolo 2 della legge costituzionale n.1/25), lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l’organo di autogoverno dei magistrati, in due organi, il Consiglio Superiore per i magistrati giudicanti, i giudici, ed il Consiglio Superiore della magistratura requirente, i pubblici ministeri (articolo 3), l’Alta Corte che ha il compito di esercitare la giurisdizione disciplinare sui magistrati giudicanti e sui magistrati inquirenti (articolo 4), ed il sorteggio previsto per la composizione dei due Consigli Superiori e per una parte dell’Alta Corte.
Il sorteggio si applica ai Consigli Superiori ed all’Alta Corte. Nei Consigli Superiori la base è costituita per un terzo da professori ordinari e avvocati con almeno un 15 anni di attività, tratti da un elenco stabilito dal Parlamento in seduta comune, analogamente a quanto già avviene per i Giudici Costituzionali, e per due terzi tra i magistrati in attività. Gli altri membri sono sorteggiati, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, oltre al Presidente della Repubblica, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di Cassazione. L’Alta Corte è formata da quindici membri. Tre sono nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari e avvocati con almeno 20 anni di attività, altri tre sono estratti a sorte da un elenco stabilito dal Parlamento, sempre tra accademici e avvocati con oltre 20 anni di attività, e gli altri sono sorteggiati tra magistrati requirenti e giudicanti che abbiano almeno 20 anni di attività e che abbiano esercitato le proprie funzioni presso la Corte di Cassazione.
Il punto chiave della riforma è proprio il sistema del sorteggio.
Il sorteggio infatti impedisce che in seno ai Consigli Superiori ed all’Alta Corte si formino le “correnti”, politicamente orientate, che sono invece dichiaratamente presenti nell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura.
È un bene o un male?
L’attuale Consiglio Superiore stabilisce le sedi e gli avanzamenti di carriera di tutti i magistrati, giudicanti e requirenti. Si occupa anche dei procedimenti disciplinari. Senza dubbio la presenza delle correnti potrebbe “inquinare” tutti questi aspetti, non è detto che lo faccia sistematicamente ma il rischio, non indifferente, esiste. Gli effetti della presenza delle correnti si potrebbero riverberare anche sul funzionamento concreto dei processi perché potrebbe accadere (in realtà, spesso, accade) che un magistrato giudicante debba pronunciarsi su una richiesta di un pubblico ministero che appartiene alla propria corrente od alla corrente contrapposta e questo non giova alla serenità di giudizio. Ancora maggiore è il rischio di “inquinamento” nei procedimenti disciplinari, che sono attualmente anch’essi di competenza del Consiglio Superiore (unico) della Magistratura e nella stessa composizione del Consiglio, i cui membri sono attualmente eletti dagli stessi magistrati.
Tutto bene dunque nella riforma?
Per alcuni aspetti il giudizio è sicuramente positivo. La scelta di attribuire la competenza sui procedimenti disciplinari ad una Alta Corte che, per il sistema della sua formazione, non si presta a quello che comunemente si chiama “il gioco delle correnti” rassicura sul fatto che un magistrato che commette gravi errori o addirittura illiceità venga giudicato in maniera imparziale, il che è fondamentale per questo profilo particolarmente delicato. D’altra parte, la composizione dell’Alta Corte assicura che i “giudici dei giudici” siano persone di adeguata esperienza e maturità. La stessa cosa vale per i due Consigli Superiori, da cui dipende la carriera dei magistrati. Anche in questo caso l’ostacolo al “gioco delle correnti” dà maggiori prospettive di una valutazione fondata sull’effettivo merito del singolo magistrato.
Si potrebbe avere qualche perplessità per il fatto che per i due Consigli Superiori il sorteggio avvenga tra tutti i magistrati, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio ed esperienza. Astrattamente si sarebbe potuto introdurre un filtro legato all’anzianità ed alle funzioni. Però anche attualmente i membri del Consiglio Superiore della Magistratura sono tratti, sia pure per elezione e non per sorteggio, tra tutti i magistrati indistintamente. La riforma quindi continua ad allinearsi alla realtà attuale.
Il sistema del sorteggio, in sé stesso, può sembrare bizzarro ma lo è molto meno di quanto potrebbe sembrare. Senza arrivare a scomodare la costituzione ateniese del VII° secolo A.C. che lo prevedeva per la formazione dell’assemblea legislativa, il sorteggio è già previsto, per esempio, per i giudici popolari che compongono la maggioranza del collegio giudicante nella Corte d’Assise e nella Corte d’Assise d’Appello (che giudicano dei reati più gravi), nel giudizio contro gli esponenti del governo (il cosiddetto Tribunale di Ministri), e persino nel giudizio d’accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione contro il Presidente della Repubblica. Visto che il sorteggio viene utilizzato per gli organi che decidono della innocenza o colpevolezza di cittadini imputati di reati gravissimi, dei membri del governo, o addirittura del Presidente della Repubblica, sembra difficile sostenere che sia “anomalo” se viene adottato per gli organi che si occupano della carriera dei magistrati o dei processi disciplinari.
Chi vi ha intrattenuto fino a questo momento non ha altre pretese che di fare un po’ di chiarezza e di mettere in luce i contenuti della riforma in modo da contribuire in minima parte a quella serena consapevolezza che deve accompagnare il voto.
Vi state forse chiedendo come voterò? Eh, amici miei, il voto è segreto!












