Se non c’è stato “preavviso” formale all’ Autorità di Pubblica Sicurezza della promozione, il 20 luglio scorso, della discussa riunione di cittadini in luoghi pubblici al centro città, è il Comune di Bologna ad aver mancato all’adempimento di un obbligo costituzionale (art. 17) e ridurre il fatto a sola polemica politica, incentrando le valutazioni sulla persona del sindaco pro tempore, non pare bastare.
La questione è istituzionale: l’Ente pubblico locale, non informando nei modi e tempi di legge la Questura, avrebbe potuto compromettere le esigenze, da un lato di assistenza e tutela delle forze dell’ordine ai partecipanti. Dall’altro, di protezione della propria scelta per il caso che negli stessi luoghi o immediatamente contigui (e non sono poche decine di metri di distanza a fare la differenza), potessero svolgersi – come avvenuto – riunioni “concorrenti”. Riunione “pacifica e senza armi”, quella comunale e, invece, con armi e comportamenti aggressivi, quella della piazza accanto.
Sarebbe bastato il “preavviso” ad evitare quanto di drammatico e dannoso per la comunità è poi avvenuto?
Probabilmente no, ma quella comunicazione è prescritta al fine di poter correttamente identificare – distinguendoli formalmente da altri “concorrenti” – i promotori e le finalità legittime della riunione. Per il Comune, quindi, non poter essere in alcun modo considerato responsabile dell’ordinato e pacifico svolgimento e conclusione della riunione. Cose alle quali spetta provvedere alla Autorità di pubblica sicurezza. Proprio con il “preavviso” si formalizza, infatti, la distinzione di ruoli tra preposti all’ordine pubblico e promotori, evitando quelli che i costituzionalisti chiamano rischi di “commistione impropria”. Tutto, indipendentemente dalla comunque piena legittimità della riunione indetta e poi tenuta.
L’art. 17 della Costituzione, affermato che “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi”, dedica un comma specifico al caso che le riunioni avvengano “in luogo pubblico”, imponendo, per esse, l’obbligo di “preavviso” alle Autorità titolari di un potere che può arrivare anche a limitare il diritto fondamentale di libertà di riunirsi, ove, però, ricorrano “motivi di sicurezza e incolumità pubblica”.
Ce n’erano a Bologna quel lunedì di luglio, a poche ore dalla tragica vicenda della morte di un uomo e delle proteste dei bolognesi del quartiere?
In quanti casi è prevedibile che manifestazioni legittimamente convocate e tenute portino, anche a causa del contesto temporale e logistico, un addendum di violenza e di armi che l’art. 17 – con il “preavviso” e con l’indicazione dei poteri in capo alle Autorità destinatarie di esso – ha inteso scongiurare perché il diritto di riunione possa essere esercitato pienamente e pacificamente dai cittadini?
Progetti di revisione della norma costituzionale non sono all’ordine del giorno, ma di una aggiornata riflessione sulla piena aderenza alle finalità dell’art. 17 della intera legislazione di pubblica sicurezza si parla spesso, considerati anche gli interventi di soccorso della Corte Costituzionale.
Ora, personalizzare l’intera questione su un sindaco e sui partiti pro o contro è naturale che avvenga, ma, come tutte le cose del circo della politica, è bene che rimanga nell’inevitabile fase dello “spettacolo”.
Concluso il quale, però, la guerra – che, poi, è la sostanza della politica – potrebbe tornare ad essere combattuta “pacificamente”. E non è una contraddizione, perché i Costituenti che scrissero l’art. 17, fuori dell’Assemblea erano l’un contro l’altro armati, ma si ritrovarono tutti – destra, sinistra, centro, cattolici, marxisti, liberali ed anche qualunquisti – a sottoscrivere insieme il patto che da ottanta anni consente all’Italia di essere nazione e stato democratico. E ai cittadini di avere il diritto a potersi riunire. Pacificamente.
Pippo Franco – che oggi nel degradato panorama musicale italiano può esser considerato un aedo del secolo scorso – cantava “Umberto sta a fa’ sempre i scherzi stupidi”...
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