(Parte 10/11).
L’articolo 23 ribadisce e rafforza quanto già prescritto dalla L. 801/1977, ovvero che il personale dei Servizi non riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, né di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale dei Servizi, anche per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza. Tuttavia, in relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione, o volte alla tutela delle strutture e del personale di DIS, AISE e AISI, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita al personale dei Servizi per periodi limitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Direttore Generale del DIS.
L’art. 24, totalmente innovativo rispetto alla precedente normativa, introduce la “identità di copertura”. Il Direttore Generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata può autorizzare, su proposta dei Direttori dell’AISE e dell’AISI, l’utilizzo da parte degli addetti ai Servizi di informazione per la sicurezza di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali nonché l’uso temporaneo di documenti e certificati di copertura. Nella sede del DIS è conservato un registro riservato che testimonia i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti; al termine dell’operazione, il documento è conservato in apposito archivio istituito presso il citato Dipartimento.
Anche l’art. 25 introduce un argomento non contemplato dalla L. 801/1977, ovvero quello delle “attività simulate”. La norma afferma che il Direttore Generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, può autorizzare, su proposta dei Direttori dell’AISE e dell’AISI, l’esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, e il cui bilancio consuntivo viene allegato a quello dei fondi riservati.
Nel corso di un procedimento giudiziario in cui si debbano assumere le dichiarazioni di un addetto dei Servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, l’Autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti del comparto intelligence fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché alla custodia degli atti con modalità idonee a tutelarne la segretezza.
La parte normativa attinente al Controllo parlamentare definisce i poteri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), il quale sostituisce il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti (COPACO) previsto dalla L. 801/1977. I componenti sono cinque deputati e cinque senatori, designati rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura. È mantenuto il riferimento al criterio di proporzionalità per la loro nomina e si richiede espressamente che venga garantita la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Viene altresì sancito il principio, secondo cui il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti appartenenti all’opposizione; la sua elezione richiede la maggioranza assoluta dei componenti.
Il Comitato verifica, con sistematicità e continuità, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza sia svolta nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. In sintesi, il COPASIR rappresenta l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli Organismi informativi. Al Comitato sono assegnati poteri che si avvicinano a quelli attribuiti alle commissioni parlamentari d’inchiesta, limitatamente alla possibilità di procedere ad audizioni, effettuare ispezioni o sopralluoghi, acquisire documentazione ed elementi informativi ritenuti di interesse.
Infine, è esclusa l’opponibilità al Comitato del segreto istruttorio, d’ufficio, bancario o professionale e del segreto funzionale apposto da commissioni parlamentari d’inchiesta a propri atti e documenti.
Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Comitato una relazione sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza, che analizza la situazione ed i relativi pericoli per la sicurezza. Destinatario della relazione non è quindi il Parlamento, come disponeva la L. 801/1977, ma direttamente il Comitato parlamentare.
L’ampliamento dei poteri del COPASIR comporta il rafforzamento dell’esigenza di riservatezza e di segretezza degli atti per i quali non sia stata autorizzata la divulgazione. Pertanto, i componenti del COPASIR, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che vi collaborano, oppure che vengono a conoscenza delle sue attività, sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite, anche a termine dell’incarico.












