In Italia l’istituto del referendum è previsto e normato dalla Costituzione. Le tre tipologie di referendum sono sancite dagli articoli 72, 132 e 138 della Carta.
Se ne citano solo alcune parti per avvalorare un ragionamento generale. Articolo 72, comma 1: “È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Comma 4: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Articolo 132: “Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra”.
Articolo 138: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Come si evince dal testo costituzionale solo per i referendum normati dall’articolo 75 è previsto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La maggioranza dei voti dà luogo all’abrogazione (con il sì) o alla non abrogazione (con il no) della norma sottoposta al quesito referendario. All’epoca i Padri Costituenti ebbero le migliori ragioni per apporre un tale limite; senza scendere in approfondimenti dottrinali, sostanzialmente, la scelta è riconducibile ad un equilibrio tra democrazia diretta e rappresentativa, ovvero offrire garanzie democratiche senza ostacolare il funzionamento del legislativo con eccessi referendari. Sostanzialmente i referendum ex articolo 75 sono abrogativi, quelli ex articoli 132 e 138 sono confermativi.
Nei fatti, il comportamento dei cittadini italiani, per quanto attiene alla partecipazione al voto, è nettamente mutato. Nelle ultime consultazioni elettorali si è recato alle urne poco più del 50% degli aventi diritto al voto. Facciamo un rapido e semplice calcolo. Poniamo che si rechino al voto solo il 55% degli elettori ed il maggior partito raggiunga il 35% dei voti e costituisca una maggioranza parlamentare per governare. Questo partito ha il 19,25% del consenso elettorale. In coalizione, poniamo, raggiunga il 60% che corrisponde al 33% degli elettori.
Poniamoci una domanda: se per governare un Paese, in una rosea ipotesi, occorre solo il 33% degli aventi diritto al voto, perché occorre il 50% + 1 per abrogare una legge? Probabilmente qualcosa dovrebbe essere rivista. Sicuramente non di può imporre un quorum per le elezioni ma certamente sarebbe opportuno abbassare o abolire il quorum per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Va aggiunto il fatto che vi è uno sbilanciamento della comunicazione nei quesiti referendari. Le parti governative, per lo più, fanno campagne avverse lasciando spazi residuali ai promotori, sostenitori dell’abrogazione delle norme. Si è sicuri che sia tutelata la democrazia diretta? Solo uno spunto di riflessione.
Può anche succedere che il circo della politica rasenti il teatro dell’assurdo, come in quella commedia di Beckett con i protagonisti ad aspettare Godot che non arrivava.
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