In Italia l’istituto del referendum è previsto e normato dalla Costituzione. Le tre tipologie di referendum sono sancite dagli articoli 72, 132 e 138 della Carta.
Se ne citano solo alcune parti per avvalorare un ragionamento generale. Articolo 72, comma 1: “È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. Comma 4: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”.
Articolo 132: “Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra”.
Articolo 138: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
Come si evince dal testo costituzionale solo per i referendum normati dall’articolo 75 è previsto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La maggioranza dei voti dà luogo all’abrogazione (con il sì) o alla non abrogazione (con il no) della norma sottoposta al quesito referendario. All’epoca i Padri Costituenti ebbero le migliori ragioni per apporre un tale limite; senza scendere in approfondimenti dottrinali, sostanzialmente, la scelta è riconducibile ad un equilibrio tra democrazia diretta e rappresentativa, ovvero offrire garanzie democratiche senza ostacolare il funzionamento del legislativo con eccessi referendari. Sostanzialmente i referendum ex articolo 75 sono abrogativi, quelli ex articoli 132 e 138 sono confermativi.
Nei fatti, il comportamento dei cittadini italiani, per quanto attiene alla partecipazione al voto, è nettamente mutato. Nelle ultime consultazioni elettorali si è recato alle urne poco più del 50% degli aventi diritto al voto. Facciamo un rapido e semplice calcolo. Poniamo che si rechino al voto solo il 55% degli elettori ed il maggior partito raggiunga il 35% dei voti e costituisca una maggioranza parlamentare per governare. Questo partito ha il 19,25% del consenso elettorale. In coalizione, poniamo, raggiunga il 60% che corrisponde al 33% degli elettori.
Poniamoci una domanda: se per governare un Paese, in una rosea ipotesi, occorre solo il 33% degli aventi diritto al voto, perché occorre il 50% + 1 per abrogare una legge? Probabilmente qualcosa dovrebbe essere rivista. Sicuramente non di può imporre un quorum per le elezioni ma certamente sarebbe opportuno abbassare o abolire il quorum per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Va aggiunto il fatto che vi è uno sbilanciamento della comunicazione nei quesiti referendari. Le parti governative, per lo più, fanno campagne avverse lasciando spazi residuali ai promotori, sostenitori dell’abrogazione delle norme. Si è sicuri che sia tutelata la democrazia diretta? Solo uno spunto di riflessione.
Ci mancava proprio quest’altro Mistero d’Italia, nonostante l’apparente linearità dei fatti
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