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SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Giuseppe Bodi di Giuseppe Bodi
24/02/2024
in RIFLESSIONI
SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
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TE LO LEGGO IO

Nei giorni 12 e 13 febbraio è stata trasmessa una ricostruzione della vita di Goffredo Mameli (n. 5 settembre 1827 – m. 6 luglio 1849). Morì a meno di 22 anni a seguito di una ferita infetta che si procurò nei combattimenti in difesa della Repubblica Romana. 

Poeta e patriota, è universalmente ricordato per essere l’autore delle parole del “Canto degli italiani”, inno nazionale della Repubblica italiana, conosciuto anche come “Inno di Mameli” o “Inno d’Italia”. La Repubblica Romana nacque in seguito ad una rivolta interna nello Stato Pontificio che provocò la fuga di Papa Pio IX; il Pontefice si rifugiò a Gaeta, nel Regno delle due Sicilie, territori dei Borbone. La Repubblica Romana ebbe brevissima vita (dal 9 febbraio al 4 luglio 1849) e fu retta dal triunvirato di Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini ed Aurelio Saffi. 

L’esperienza repubblicana fu stroncata per l’intervento dell’esercito francese, al comando del generale Oudinot. La Francia di Luigi Napoleone Bonaparte (il futuro Napoleone III), con una buona dose di cinismo politico, ristabilì il potere temporale di Pio IX, l’ultimo Papa Re. Tutte le Cancellerie europee entrarono in gioco, anche perché la Repubblica Romana seguiva i moti europei del 1848 da poco sopiti o repressi. A parte il significato politico e risorgimentale della Repubblica Romana, l’aspetto più pregnante è la celebre Costituzione che venne elaborata in breve tempo ed approvata. 

Il 9 febbraio venne dichiarato decaduto il potere temporale dello Stato Pontificio. Gli veniva garantito l’esercizio della potestà spirituale. Lo Stato Romano sarebbe divenuto una Repubblica democratica denominata Repubblica Romana. La Costituzione venne approvata il 3 luglio 1849, un giorno prima della caduta della Repubblica Romana. Leggendo l’articolato costituzionale si evince la lucidità democratica dei giuristi che parteciparono alla sua stesura. 

Era una Costituzione moderna, innovativa, democratica, anticipatrice dei tempi, avanti di quasi un secolo per l’Italia. Era articolata in Princìpi fondamentali, otto Titoli e Disposizioni transitorie per un totale di 69 articoli. 

I princìpi fondamentali sancivano che la sovranità “è per diritto eterno del popolo”, il regime democratico “ha per regola l’uguaglianza, la libertà, la fraternità” e non riconosceva privilegi di nascita o casta, promuoveva il miglioramento delle condizioni e materiali di tutti i cittadini, la fede religiosa non ostacolava l’esercizio dei diritti civili e politici, il Papa avrebbe avuto tutte le “guarentigie per l’esercizio del potere spirituale”. 

Il Titolo primo (dei diritti e dei doveri dei cittadini) stabiliva i criteri di cittadinanza ma soprattutto principi fondamentali che troviamo nelle moderne Costituzioni quelli inerenti a: diritto di proprietà, giudice naturale, libertà di pensiero, di insegnamento, di segretezza della corrispondenza, di associazione, determinazione per legge di spese ed imposte della Repubblica. 

Il titolo secondo e terzo erano inerenti all’ordinamento politico ed all’Assemblea. Per l’Assemblea (oggi diremmo Parlamento) erano previste procedure interne ed elettive, la sua formazione, l’attribuzione del potere legislativo, l’immunità parlamentare. Il titolo quarto stabiliva in tre il numero dei Consoli ed in sette quello dei Ministri, nonché le loro funzioni. Il titolo quinto trattava delle funzioni del Consiglio di Stato, composto da quindici membri. Il titolo sesto era inerente al potere giudiziario: i giudici dipendevano dallo Stato ed erano inamovibili o destituiti solo in forza di una sentenza, i Tribunali erano titolari dell’applicazione delle leggi ed era prevista la figura del Pubblico Ministero. 

Il titolo settimo trattava della forza pubblica. Il titolo ottavo sanciva le modalità relative alle revisioni costituzionali prevedendo una doppia deliberazione ed una maggioranza dei due terzi; qualora detta maggioranza non fosse stata raggiunta sarebbero stati eletti dei costituenti. 

Le disposizioni transitorie erano inerenti alle leggi elettorali, alla cessazione del mandato della costituente, a varie revisioni regolamentari ed alla conferma dei dipendenti pubblici. Si deve considerare che siamo alla fine della prima metà del XIX secolo per cui, in pieno clima di Restaurazione, parole come libertà, nelle varie forme, uguaglianza, democrazia ed altre erano considerate sovversive. 

A noi sembra scontato e normale, come aprire il frigorifero, ma la lucidità e la modernità dei costituenti del 1849 fanno stupire. In Italia decenni e due guerre mondiali dovranno passare prima di tornare ai principi generali del 1849. Grazie al loro impegno ed al loro sacrificio siamo un popolo libero.

 

 

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Giuseppe Bodi

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