Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha bocciato la nomina dell’attuale Capo di Gabinetto del Ministro della Salute a Consigliere della Corte dei Conti. Ciò è avvento sulla base del parere negativo espresso dal Consiglio di Presidenza; il parere è giunto a seguito della richiesta dell’Associazione Magistrati della Corte. L’Associazione aveva chiesto di valutare ”rigorosamente i requisiti professionali” del nominando. La stessa aveva palesato una carenza di requisiti nel Capo di Gabinetto del Ministro della Salute sotto l’aspetto della preparazione giuridica.
Il candidato a rivestire un ruolo nella Magistratura contabile, piuttosto invisa alla compagine governativa attuale, è un medico con specializzazione in ginecologia.
La figura proposta per la nomina a Consigliere sicuramente ha un profilo professionale eccellente nel suo campo, tanto da essere stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro della Salute, anch’egli un medico.
Sulle doti professionali di un politico, di qualsivoglia schieramento, negli ultimi lustri non si è fatto particolarmente caso perché viene eletto dai cittadini su liste bloccate o, precedentemente, in base alle preferenze.
Andare a ricoprire incarichi in Istituzioni che richiedono una particolare specializzazione è ben altra cosa. Una per tutte si pensi alla Corte Costituzionale dove le competenze sono rigidamente normate.
La Corte dei Conti, a parte i Magistrati entrati per concorso, come il Consiglio di Stato, ha soventemente accolto tra le proprie fila personaggi di rilievo per la loro professionalità pregressa quali Ufficiali Generali della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, Prefetti ed altri. Costoro avevano una più che adeguata competenza in materia contabile e giuridica.
Come a tutti noto, la Corte dei Conti è un Organo costituzionale (articoli 100 e 103 della Carta) che ha funzioni di controllo e giurisdizionali. Persegue un “utilizzo appropriato” delle risorse pubbliche, la “regolarità nell’azione amministrativa” ed altro. La Corte è inserita “sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica, sia tra gli organi giurisdizionali”. “Da detta doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse della Corte dei Conti che, nell’esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell’ordine giudiziario”.
Le sue radici attuali affondano nella Legge n. 800 del 14 agosto 1862. Un Organo con oltre 160 anni di storia, costituito un anno dopo l’unità d’Italia. La Corte ha origini più antiche. Un primo nucleo risale al 1351 con gli statuti della Camera dei Conti di Chambéry con Amedeo VI di Savoia. Nel 1575 fu affiancata dalla Camera dei Conti di Torino che divenne preminente. La Camera di Torino aveva funzioni sia amministrative, sia giudiziarie. La Camera dei Conti di Chambéry venne soppressa nel 1720 da Vittorio Amedeo II.
Affidare un incarico di tale rilevanza a persona che non ha le competenze professionali è un atto grave. Per fare un esempio, si nutrono dubbi che coloro che hanno proposto un ginecologo alla Corte farebbero seguire la moglie, la figlia o la sorella per un parto o altri problemi ginecologici da un Magistrato della Corte. Ugualmente nessuno si rivolgerebbe ad un Magistrato contabile, ordinario o amministrativo per farsi seguire per un qualsivoglia problema di salute.
Quindi da cosa deriva la scelta di un ginecologo per la Corte dei Conti? Sempre ricordando le parole di Andreotti, si potrebbe pensare che il Governo volesse inserire un “cavallo di troia” o un “cuneo” nell’operato della Corte, ripetiamo sgradita al Governo per il suo rigore in difesa della contabilità pubblica.
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