“Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, e per tali fini… ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune… abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.”
Questo è il preambolo della Carta delle Nazioni Unite, 26 giugno mille novecento quarantacinque.
Chiaro, semplice, cristallino.
Stiamo assistendo, nuovamente, in mondovisione, ad un attacco armato preventivo contro la Repubblica Islamica dell’Iran da parte di una arbitraria coalizione, pregnante d’interessi, tra Stati Uniti d’America e Stato d’Israele finalizzato, così parrebbe, forse a rovesciare un regime malefico forse per impedire a Teheran di ottenere un’arma nucleare.
Ma tale attacco, le cui conseguenze potrebbero essere inimmaginabili sotto i profili geopolitici, è giuridicamente sostenuto dalle norme del diritto internazionale?
Assunto il primato della Carta Onusiana e del suo diritto, mutatis mutandis, quale pilastro, anzi, il pilastro del diritto internazionale, occorre innanzitutto rievocare quanto sancisce, lapalissianamente, l’Art. 2.4 della Carta delle Nazioni Unite – “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.” -, se non autorizzati, è doveroso ricordare, all’uso della forza dall’organo politico onusiano ovvero il Consiglio di Sicurezza.
La legittima difesa, ineluttabilmente, nel caso di non astensione da parte di taluno all’uso della forza, è ammessa come giusto che sia, secondo i principi di necessità e proporzionalità, con la previsione di cui all’Art. 51, ovvero “non si pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”.
Chiaro, semplice, cristallino.
Appare pertanto fin troppo evidente, sotto il profilo di legittimità, che un attacco preventivo ed arbitrario perpetrato ai danni di uno Stato sovrano è antigiuridico e, relativamente alla crisi in Medio Oriente, appare parimenti fin troppo evidente che non sussista, o meglio non stia sussistendo, se i servizi d’intelligence non falliscono (!), un attacco nucleare iraniano in corso oppure una minaccia armata e concreta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti d’America.
Escludendo quindi un attacco concreto ed imminente contro gli Stati Uniti d’America, per quanto riguarda sempre la crisi in parola, rimarrebbe l’opzione cd. “Israele” concernente l’invocazione da parte del medesimo Stato di assistenza, secondo il principio della difesa collettiva, in ragione di un imminente attacco militare iraniano, nucleare o convenzionale che sia.
In entrambi i casi, è tuttavia pacifico che ad “ora”, non via sia né un sostegno giuridico alcuno per Israele di colpire l’Iran ammessa la non imminenza di un attacco, non derivando pertanto un dovere da parte degli Stati Uniti a impegnarsi alla difesa collettiva (1° scenario), né una azione militare d’oltre oceano per colpire l’Iran (2° scenario) in ragione di una paventata minaccia alla sicurezza nazionale.
La legittima difesa preventiva, ovvero l’impiego della forza prima che si verifichi un attacco armato è ammissibile, giusto per chiarire, esclusivamente quando la difesa è necessaria ed inevitabile, ritenuta anche la temporalità dell’evento, in forza ad un attacco imminente.
Ma questo è il caso in argomento?
L’uso della forza, giusto per chiarire visto che questo non è il caso in argomento, deve essere necessariamente autorizzata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi dell’Art. 42 della Carta Onusiana, se le misure non implicanti l’impiego della forza armata si sono dimostrate inadeguate.
Nel tralasciare l’operatività del Consiglio di Sicurezza, della insanata contraddizione del diritto di veto da parte dei membri permanenti (USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) per autorizzare l’uso della forza, non rimane forse, e purtroppo, commemorare l’incipit della Carta Onusiana riguardante la tutela e salvaguardia del comunitario interesse?
“La forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune”.
Ma in Medio Oriente cosa sta succedendo? La Comunità internazionale quale posizione sta prendendo?
Chiaro, semplice, cristallino.












