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BLACK OUT INFORMATICO: E ADESSO CHI RISARCISCE CHI HA SUBITO DISAGI E DISSERVIZI ?

Andrea Bussa di Andrea Bussa
24/07/2024
in LEGALITÀ
BLACK OUT INFORMATICO: E ADESSO CHI RISARCISCE CHI HA SUBITO DISAGI E DISSERVIZI ?
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TE LO LEGGO IO

L’ interrogarsi su ciò non è roba da poco. Preliminarmente bisogna accertarsi se trattasi di caso fortuito,  di forza maggiore  o meno. Il tutto può ricondursi ad un semplice concetto: “ la prevedibilità”. La Convenzione di Vienna nel 1980 e poi la Camera di Commercio Internazionale nel 2003 ha individuato le Force Majeure Clause :con  guerre, ribellioni ,atti di terrorismo, sabotaggi ed i cosiddetti atti di Dio: ovvero quelle situazioni che non dipendono dalla volontà umana. Ovviamente la responsabilità del fornitore del servizio in caso di Force Majeure è esclusa o fortemente limitata a seconda dei vari Paesi. In Francia si fa riferimento al concetto di  imprevedibile e/o inevitabile. In Lituania al fatto estraneo al controllo del debitore. In Bulgaria circostanza straordinaria impossibile da prevedere. Idem Cina, Filippine, Louisiana, Brasile. In altre nazioni incluse quelle del Common Law deve essere inserita una apposita clausola contrattuale; conforme sud Africa. L’elenco sarebbe lungo.

In assenza di “causa di forza maggiore “, di per sè dirimente,  si pongono altre innumerevoli questioni tra le quali , nel nostro specifico caso:

– Le eventuali azioni da parte dei danneggiati vanno rivolte all’Ente che non ha offerto il singolo servizio, il quale a sua volta si rivarrà sulla piattaforma? oppure potranno le azioni dei danneggiati essere rivolte direttamente alla piattaforma? In caso affermativo con che tipo di responsabilità?  Ciò varia da Nazione a Nazione e seconda del diritto. Nel diritto Italiano se si agisse con responsabilità contrattuale, ci si dovrebbe rivolgere all’Ente che non ha offerto il servizio, il quale a sua volta si dovrebbe rivalere  sulla piattaforma. Diverso nel Common Law.

– La legge applicabile ed il Foro competente potrebbero variare a seconda che l’attore sia l’Utente finale; oppure L’Ente che utilizza la piattaforma, legato magari da una clausola sul Foro competente.

– Ogni singola questione, riguardi sia un singolo od una class action, merita un approfondimento.

– Infine e non da ultimo se l’Ente ha sottoscritto un esonero di responsabilità con la Piattaforma, potrebbe risponderne personalmente e sarebbe difficoltoso per lui poter invocare la Majeure Clause.   

– Per eventuali quesiti od approfondimenti potranno essere oggetto di separati approfondimenti

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Andrea Bussa

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