“L’educazione militare entra a scuola”, così, il 24 agosto, l’Ansa annuncia il proposito del movimento costituito da un Generale di Divisione in riserva per anzianità contributiva, da poco eletto eurodeputato. Poco, certo, per mettere bene a fuoco la differenza della specialità delle scuole di guerra rispetto all’istruzione ordinaria impartita nella “Scuola aperta a tutti” (artt. 33 e 34 Cost.). Anche alla luce della interpretazione di un’altra norma costituzionale (art. 52, 3 comma) che non affida alle Forze Armate il compito di educare, ma piuttosto le obbliga ad “informarsi”, cioè, conformarsi, educarsi, esse, allo spirito democratico della Repubblica: “L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”
E’ stato detto che la formulazione dell’articolo non è felicissima, ma solo se non si va vedere come essa è divenuta definitiva con l’approvazione dell’Assemblea costituente. In Sottocommissione preparatoria, era stato proposto un testo nel quale era lo spirito democratico a doversi “riflettere” nell’ordinamento militare. Quasi che la Costituzione dello Stato potesse in qualche modo essere un post rispetto ad una forma istituzionale preesistente, l’organizzazione militare. Il testo poi modificato, così, infatti, recitava: “Nell’ordinamento dell’esercito deve riflettersi lo spirito democratico dello Stato italiano”.
L’Assemblea, stabilì invece, che è l’ordinamento dell’esercito (termine poi sostituito con “Forze Armate”) a doversi conformare allo spirito democratico della Repubblica (non “Stato” come nella prima versione), affermando – rilevò Vittorio Bachelet – la “non separatezza” dell’ordinamento militare ed insieme la sua riconduzione ai principi, valori, diritti e doveri fondamentali di una repubblica democratica, nella quale, cioè, la sovranità appartiene al popolo.
Naturalmente, tutto anche a garanzia delle finalità e dei compiti dell’organizzazione militare e della dignità dei suoi componenti nell’ambito del quadro costituzionale che, se da un lato, definisce la sacralità della difesa della patria, dall’altro “ripudia la guerra“ consentendola per eccezione soltanto allo scopo della pace e della giustizia fra le Nazioni. Anzi, sostanzialmente preferendo ad essa le iniziative, anche internazionali, di promozione della convivenza lontano dalle armi.
Lo spirito democratico evocato dall’art. 52, richiama, in fondo, il “progresso spirituale” oltre che materiale cui ogni cittadino ha il dovere di concorrere (il Principio dell’art. 4). La democratizzazione che spetta al potere politico realizzare anche nelle Forze Armate.
Quale il senso, allora, di proporre, “nelle scuole superiori moduli di educazione alla difesa ed alla sicurezza nazionale”? Era questo che i Costituenti volevano, stabilendo che “la repubblica detta le norme generali dell’istruzione”? E trattandosi di materia educativa che impatta sulla formazione di cittadini tenuti a ripudiare la guerra, quale controllo il governo, il parlamento, l’opinione pubblica potranno efficacemente esercitare sulle dottrine e le pratiche militari insegnate? Da chi?
Tenendo, altresì, conto della scelta costituzionale (art.87) di sottoporre le Forze armate nel loro essere al servizio della Repubblica al “comando supremo” del Presidente della Repubblica, cioè, in ultima analisi, al potere politico. Scrisse, infatti, il 14 ottobre 1990 il Capo dello Stato Cossiga al Presidente del Consiglio, che l’esercizio del comando è formalmente riconducibile al Quirinale, ma “effettivamente e politicamente imputabile il Governo…sotto il controllo e in aderenza agli indirizzi adottati dal Parlamento”.
In materia tanto delicata ed in un quadro operativo e normativo, ormai, di carattere internazionale – dall’alleanza militare della Nato al risorgere dell’aspirazione ad un esercito comune europeo, mentre non si parla che di guerre – lanciare un messaggio così generico “moduli di educazione alla difesa” era proprio così utile?










