Quanto al salario ed alle discussioni, vecchie e nuove, circa l’equità della sua determinazione, Giuseppe Bodi, su Giano, ha ammonito che “il concetto di giusto non è misurabile”.
Voltaire, più di due secoli fa, parlò, anziché di concetto, di “senso del giusto” che la ragione, il cervello ma anche il cuore, trovano nella morale. Per Zaratustra:” Quando non sai se una cosa da fare è giusta o ingiusta, astieniti
Nessun articolo della Costituzione approvata a fine 1947 contiene la parola “giusto”, anche se la Carta è tutta ispirata al concetto di giustizia frutto di elaborazione difficile, ma unitaria, di differenti impostazioni, la cattolica, la marxista, la liberale. (Nel 1999, il parlamento la aggiunse con riferimento al processo. Ma è tutt’altro discorso.).
Il dibattito sul salario giusto viene, comunque, da lontano e non solo dalle lotte operaie e dal pensiero marxiano. Nel 1891, infatti, il Congresso Cattolico Italiano di Vicenza lo affrontava ma insieme a quello sul minimum dovuto, perché, si sosteneva: “ il lavoro non si compra” e la retribuzione, indipendentemente da produttività, concorrenza, congiuntura deve sostenere “convenientemente se e la propria famiglia”.
Come?
Leone XIII (cui l’attuale papa dice di ispirarsi) nella Rerum Novarum prevedeva anche il dovere dell’intervento dello Stato. Se pure ” l’operaio e il datore di lavoro stabiliscono nominatamente la quantità della mercede, c’è sempre un elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore alla volontà dei contraenti” (3.34).
Secondo Giovanni Spadolini, storico, giornalista, presidente del consiglio e del senato, questo è “il punto più originale e forse più rivoluzionario dell’enciclica, col netto rifiuto della regola liberale del libero consenso delle parti”. Per quel papa, infatti, l’operaio “non può accettare in nessun caso un compenso inferiore alle esigenze del sostentamento” e l’Opera dei Congressi arriverà a raccomandare anche altri modelli come la colonia parziaria in agricoltura e la proporzionale partecipazione agli utili nelle imprese.
Una logica che ispirerà gli artt. 46 e 47 della Costituzione, sia per quanto riguarda la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, sia per l’accesso del risparmio popolare alla proprietà ed agli investimenti azionari.
A distanza di più di centotrenta anni dalla Rerum Novarum e ancor di più dal Manifesto di Marx e Engels, una condivisa definizione di salario minimo e, soprattutto, giusto sembra essere lontana e , conseguentemente, le relative tecnicalità normative necessarie a renderne “concreto” il concetto.
Lo Stato – che nell’art. 36 della Carta ha fissato i principi della proporzionalità della retribuzione e della sua sufficienza ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa anche famigliare – deve farsene carico nelle forme della maggiore condivisione possibile e, quindi, con piena disponibilità e buona fede nell’irrinunciabile aperto dialogo a livello di organizzazioni produttive e sindacali da un lato ed onestà intellettuale nel confronto politico parlamentare, dall’altro.
Perché, comunque, il salario, la mercede “giusta” sono il presupposto della “felicità” cui ognuno ha diritto e che da sempre l’uomo si conquista “con il sudore della fronte”.












