La parte della Costituzione che regola l’amministrazione della giustizia ha per titolo: “La Magistratura”. Il termine fu indicato già 48 giorni dopo il referendum istituzionale, il 20 luglio 1946, nella “adunanza della Commissione per la Costituzione” che, nel verbale scritto a mano, riporta le firme di Meuccio Ruini, presidente e Leonilde Jotti, segretaria.
L’anno dopo, l’Assemblea costituente approvò e decaddero le proposte con cui lo si voleva sostituire: “La Giustizia”, “L’amministrazione della giustizia” e, di particolare significato, “Il potere giudiziario”.
La parola “potere”, con tutto quello che contiene e abilita a gestire chi ne è investito, fu dunque scartata e, nell’art. 104, fu scritto che la Magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente”. Poi, su iniziativa di un gruppo di deputati diremmo oggi centristi (DC, PRI, PSLI)) – tra i quali il futuro presidente della repubblica Giovanni Leone – venne precisato che autonomia e indipendenza erano da intendersi rispetto ad “ogni altro potere” dello Stato.
Ordine, potere? Le discussioni in dottrina e in politica non sembrano aver fine e che
non si tratti di mere dissertazioni terminologiche pare provarlo, a proposito del termine “potere”, quanto disse, l’11 marzo 1947, il capo dei comunisti Palmiro Togliatti: “Avremmo dovuto affermare in modo energico la tendenza all’elettività, per togliere il magistrato dalla situazione penosa di essere un sovrano senza corona e senza autorità”. Per lui, infatti, soltanto il legame diretto col popolo, depositario della sovranità, avrebbe potuto far partecipare il magistrato “ad un potere effettivo” con conseguente “fiducia completa del popolo nella società democratica”.
Durante l’esame della norma che diventerà il terzo comma dell’art. 102 (La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia) lo stesso Togliatti propose di aggiungere: “Questa partecipazione è obbligatoria nei processi di natura politica” ma l’Assemblea non approvò, Lo ribadì, allora, in un ordine del giorno. Respinto anch’esso.
Anni fa, un presidente emerito della repubblica, Francesco Cossiga, raccontando a Piero Testoni (La passione e la politica – Rizzoli 2000) e a Claudio Sabelli Fioretti (Nuovissime picconate – Aliberti 2009) i suoi rapporti con la Magistratura, ricordò quel discorso di Togliatti: “quando si oppose violentemente a che si parlasse di potere giudiziario” e, quando lui, da presidente del CSM, l’organo di autogoverno dei giudici, minacciò di mobilitare i carabinieri se il Consiglio avesse voluto, contro la sua volontà, censurare il comportamento del ministro della Giustizia e quello del presidente del consiglio, Bettino Craxi. Perché, scrisse il 3 dicembre 1985, una valutazione del genere “è attribuita in via esclusiva al parlamento” e preclusa ad ogni altro “organo, anche se di alta amministrazione, quale il CSM”.
Fedele alla vocazione “picconatoria”, Cossiga dirà poi che” ci sono magistrati i quali concepiscono l’esercizio della giurisdizione come potere politico” e, riferendosi alle sue iniziative “per l’ampliamento delle garanzie dei singoli magistrati”, c’era chi le interpretava come volontà di indebolire il loro organo di autogoverno.
Piero Calamandrei, che anche nell’Assemblea costituente fu maestro del diritto, ammoniva: “Quando per la porta della Magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra” e per sir Ernest Benn: “La politica è andare a caccia di guai, trovarli, diagnosticarli male e applicare il metodo sbagliato”.
Il baronetto britannico si riferiva a quelli che della politica sono i titolari, ma non mancano, talora, intrusioni di altri nella riserva di caccia.
Indipendentemente ed autonomamente.












