(Parte 9/11).
L’art. 5 sancisce che presso la Presidenza del Consiglio è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (che subentra al CIIS previsto dalla previgente L. 801/1977) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza.
Il CISR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dall’Autorità delegata, dai Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, dell’Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e della Transizione Ecologica; il Direttore Generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
L’art. 9 istituisce, nell’ambito del DIS, l’Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe), il quale svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza.
In particolare, competono all’UCSe:
− il rilascio e la revoca dei NOS, previa acquisizione del parere dei Direttori di AISE e AISI e, ove necessario, del Ministro della Difesa e del Ministro dell’Interno;
− la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti in possesso di NOS.
Il NOS ha una validità temporale di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le classifiche segreto e riservatissimo. Il suo rilascio è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento. Al fine di consentire l’accertamento dei requisiti, le Forze Armate, le Forze di Polizia, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS. Prima della scadenza del termine, l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di nuovi accertamenti, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
L’art. 12 sancisce che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze Armate, le Forze di Polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione (anche di tipo tecnico-operativo) al personale di AISE e AISI per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. Nel caso in cui le informazioni richieste dalle Agenzie siano relative a indagini di polizia giudiziaria, o coperte dal segreto di Stato, possono essere acquisite solo previo nulla osta della Autorità giudiziaria competente che può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
L’art. 13 esamina la possibilità di richiedere la collaborazione di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti (anche privati) erogatori di servizi di pubblica utilità mediante apposita convenzione. Inoltre, DIS, AISE e AISI possono stipulare convenzioni anche con università ed enti di ricerca.
Tale collaborazione può includere anche l’accesso del DIS e dei Servizi di informazione agli archivi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.
I Direttori dei Servizi – su delega del Presidente del Consiglio – possono richiedere autorizzazione all’Autorità giudiziaria per lo svolgimento di intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni, allorquando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale e attività criminali di stampo mafioso.
Gli articoli attinenti alle garanzie funzionali, colmano una lacuna della L. 801/1977 con l’introduzione di una disciplina organica speciale, di rango primario, volta a tutelare penalmente il personale dei Servizi di intelligence che, nel perseguimento di operazioni per scopi istituzionali si trovi costretto a violare la legge penale, a condizione di essere stati a ciò autorizzati. La speciale causa di giustificazione si applica anche nei confronti dei non appartenenti ai Servizi quando la loro attività sia indispensabile e avvenga in concorso con il personale delle Agenzie.
L’ambito di applicazione delle garanzie funzionali sancisce che non è punibile il personale di AISE e AISI che realizzi condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti dalla legge in esame. Tuttavia, la speciale causa di giustificazione non trova applicazione se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo od a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone. Sono escluse diverse altre fattispecie penali: attentato contro organi costituzionali e assemblee regionali, attentati contro i diritti politici del cittadino, delitti contro l’amministrazione della giustizia. Tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia è, invece, ammesso il favoreggiamento purché sia indispensabile alle finalità istituzionali dei Servizi e sempre che non si concretizzi in false dichiarazioni all’Autorità giudiziaria, in occultamento della prova di un delitto ovvero in una condotta diretta a sviare le indagini della magistratura (“depistaggio”). Le garanzie funzionali non si applicano alle seguenti tipologie di reato: soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato; reati di sfruttamento della prostituzione.
Per l’applicazione della scriminante, le condotte devono essere:
− messe in atto nell’esercizio di compiti istituzionali dei Servizi di informazione e in attuazione di un’operazione autorizzata ed effettuata secondo le norme organizzative interne;
− indispensabili e proporzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione, non raggiungibili in altro modo;
− precedute da una obiettiva comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
− effettuate in modo tale da arrecare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
Compete al Presidente del Consiglio – o all’Autorità delegata – autorizzare le condotte astrattamente costituenti reato e, più in generale, le operazioni delle quali queste fanno parte, secondo una procedura rigidamente normata.












