(Parte 6/11).
Dopo il breve excursus storico, passiamo ai tempi più vicini a noi. Per motivi quanto mai ovvii, i giudizi saranno pressoché assenti dando maggiore spazio agli aspetti normativi, fondamentali per comprendere i nostri giorni.
Le innovazioni introdotte dalla L. 801/1977 “Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato” non furono poche. La dipendenza dei Servizi di informazione venne individuata nel Presidente del Consiglio dei Ministri al quale veniva affidata, ai sensi dell’art.1, “l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell’interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento”. Inoltre, “il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla l’applicazione dei criteri relativi all’apposizione del segreto di Stato e all’individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato”.
Come si evince, la figura centrale, alla quale facevano capo competenze, indirizzi e responsabilità era individuata nel Presidente del Consiglio dei Ministri; tale ruolo era rafforzato negli articoli successivi della legge.
L’art. 2 sanciva l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) con funzioni di consulenza e proposta in merito agli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nell’ambito della politica informativa e di sicurezza. Il CIIS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, era composto dai Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, di Grazia e Giustizia, della Difesa, dell’Industria e delle Finanze. L’art. 3 istituiva invece, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) con il compito di fornire al Presidente tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell’attività dei Servizi, l’analisi degli elementi comunicati dagli stessi e l’elaborazione delle relative situazioni. Il CESIS aveva anche il compito di coordinare i rapporti con i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Paesi.
Gli artt. 4 e 6 stabilivano l’istituzione dei due Servizi: il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMi) e il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDe).
In base all’art. 9 gli appartenenti al CESIS, SISMi e SISDe non ricoprivano la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria: “tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza ai tre Organismi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti delle loro Amministrazioni di provenienza”. Infatti, in deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi avevano l’obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai Direttori dei Servizi, i quali dovevano riferire rispettivamente al Ministro della Difesa (nel caso del SISMi) ed al Ministro dell’Interno (nel caso del SISDe) e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del CESIS.
Sempre ai sensi dell’art. 9, i Direttori di SISMi e SISDe avevano altresì l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. Tuttavia, l’adempimento di tale obbligo poteva essere ritardato – su disposizione del Ministro competente con l’esplicito consenso del Presidente del Consiglio – qualora fosse strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi. Questa possibilità risultava di particolare importanza nei rapporti con i Servizi di informazione stranieri; eventuali azioni realizzate d’intesa con Servizi collegati potevano trovare opportune deroghe per condurre operazioni che avrebbero rischiato di essere bruciate qualora portate a conoscenza della polizia giudiziaria, che ha l’obbligo di riferire alla magistratura le notizie di reato. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dovevano fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi, rafforzando così la loro figura.
Ai sensi dell’art. 11 si stabiliva che il Governo dovesse riferire semestralmente al Parlamento, mediante una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.
Ai sensi del medesimo articolo, venne istituito il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti (COPACO), formato da quattro deputati e quattro senatori (nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità), che esercitava il controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla L. 801/1977.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri poteva opporre al COPACO – indicando con sintetica motivazione le ragioni essenziali – l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio potessero eccedere i limiti di informazione. I componenti del COPACO erano vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte ed ai rilievi formulati; i loro atti erano coperti dal segreto.
Le competenze dei neonati Servizi erano regolate dagli artt. 4 e 6 della L. 801/1977.
In particolare, l’art. 4 determinava le competenze del SISMi, che doveva assolvere a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell’indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il Servizio militare svolgeva inoltre, ai fini dei compiti assegnati, quello di controspionaggio. Quest’ultimo aspetto rappresentò tuttavia un errore, in quanto il controspionaggio non aveva solo pertinenza militare ma anche politica, economica, industriale, istituzionale, sociale, necessitando dunque anche dell’apporto del SISDe. Il Ministro della Difesa, dal quale il SISMi dipendeva, stabiliva l’ordinamento e curava l’attività del Servizio sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il SISMi era tenuto a comunicare al Ministro della Difesa ed al CESIS tutte le informazioni ricevute, o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che atteneva alla sua attività.
L’art. 5 regolamentava le attività dei SIOS delle Forze Armate, i quali come disposto dalla norma, agivano “in stretto collegamento con il SISMi”. I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza Armata, o corpo armato dello Stato, avevano compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all’ambito della rispettiva Forza Armata o corpo.
L’art. 6 istituiva invece il SISDe, con il compito di assolvere a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attentasse e contro ogni forma di eversione. Il Ministro dell’Interno, dal quale il Servizio dipendeva, ne stabiliva l’ordinamento e ne curava l’attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il SISDe era tenuto a comunicare al Ministro dell’Interno e al CESIS tutte le informazioni ricevute, o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che atteneva alla sua attività.
Al di fuori della normativa in argomento, in data 31 gennaio 1978, il Ministro dell’Interno pro tempore, Francesco Cossiga, nell’ambito del suo Dicastero, dette vita ad un Ufficio Centrale per le Investigazioni Generali e le Operazioni Speciali (UCIGOS). Tale ufficio aveva il compito di: raccogliere le informazioni sulla situazione politica, sociale, economica e civile del Paese, condurre investigazioni relative al mantenimento dell’ordine pubblico, compiere atti di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. All’interno dell’UCIGOS vi erano i reparti già dipendenti dal SDS, ovvero le DIGOS a livello di Questura capoluogo di regione e le UIGOS a livello di Questura delle altre province. Di fatto l’UCIGOS si occupò di lotta al terrorismo come il reparto dei Carabinieri sotto la direzione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.












